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Quali cambiamenti nella nuova catena di custodia PEFC?

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Nel sito del PEFC Italia è stato inserito il nuovo standard di catena di Custodia – in lingua inglese -, che è in fase di traduzione da parte della segreteria italiana.
Sintetizziamo qui di seguito le principali modifiche:

  • C’è una nuova definizione di fonti controverse; oltre a quanto prima richiesto, ora non potranno entrare in prodotti a marchio PEFC:
  • fibre o legno di alberi Ogm,
  • fibre o legno di alberi da conversione di foreste primarie ad altri impianti forestali o ad arboricoltura da legno;
  • fibre o legno da foreste classificate come ecologicamente importanti.
  • Sono state inserite nuove modalità di valutazione del rischio per il legname o fibra non certificato, che includono l'uso dell'“Indice di percezione della corruzione” (CPI) creato da Trasparency International per la provenienza geografica del legno; le nazioni da cui si origina il legname che hanno un indice di percezione della corruzione inferiore a 5 verranno definiti “ad alto rischio”. Segnaliamo che l’Italia ha un “indice di percezione della corruzione” pari a 3,9 al 67° posto al mondo, inferiore al Rwanda e sopra la Georgia.
  • Ogni azienda certificata (attualmente oltre 10.000 in tutto il mondo) dovrà dare garanzia su requisiti obbligatori legati alla salute, alla sicurezza e agli aspetti sociali dell’azienda stessa; ogni organizzazione certificata dovrà infatti dimostrare che:
  • non viene impedito ai propri lavoratori di associarsi liberamente, di scegliere i propri rappresentanti e di poter avere una contrattazione collettiva con il datore di lavoro;
  • non viene utilizzato il lavoro forzato;
  • non vengono utilizzati lavoratori che sono sotto l'età della frequenza scolastica obbligatoria;
  • non siano negate pari opportunità di lavoro e di trattamento ai lavoratori;
  • le condizioni di lavoro non mettono a repentaglio la sicurezza o la salute dei lavoratori.
  • E’ stato inserito un nuovo capitolo specificamente creato per rispondere alle richieste dell'Unione Europea relative alla Due Diligence (diligenza dovuta da parte di chi immette nel mercato europeo prodotti di origine forestale per escluderne la provenienza illegale); questa appendice potrà essere applicata anche dalle aziende che non hanno catena di custodia, soprattutto se saranno fornitrici di aziende con certificazione PEFC;
  • Esiste una nuova procedura per il controllo dei terzisti dell’azienda certificata PEFC;
  • Non si potrà più fare certificazione di gruppo con aziende presenti in differenti nazioni; accederanno alla certificazione di gruppo solo aziende con meno di 50 lavoratori e con un fatturato inferiore a 9 milioni di franchi svizzeri (cioè 6,7 milioni di euro);
  • Esiste una nuova definizione del riciclato, non esistendo più differenziazione tra riciclato pre-consumo e post-consumo (sono considerati ugualmente validi all’interno della catena di custodia), ma è mantenuta l’esclusione dalla definizione di riciclato sia dei sottoprodotti di segheria che dei materiali che possono essere riusati all’interno dello stesso processo produttivo.
  • Tutta la materia prima definita riciclata è considerata materia prima certificata PEFC ed entrare nel ciclo produttivo come materiale certificato.
  • Per l’uso del logo, esistono precise definizioni per l’uso delle dichiarazioni su prodotti a marchio PEFC oltre che nelle comunicazioni da inserire nell’etichetta PEFC (come l’obbligo della % di materiale certificato presente nel prodotto).

Secondo indicazioni della segreteria internazionale, le aziende hanno tempo un anno per implementare i cambiamenti presenti nella nuova norma (periodo di transizione) a partire dal 26 di novembre 2010: questo vuol dire che ogni certificazione nuova o di sorveglianza dovrà obbligatoriamente essere dopo il 25 novembre 2011 condotta in conformità allo standard internazionale PEFC ST 2002:2010 (in italiano sarà ITA 1002:2010). Il nuovo standard in inglese è scaricabile al link:

http://www.pefc.it/download/documenti/11210_PEFC%20ST%202002-2010-C-o-C%202010.pdf



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