La Commissione europea ha deciso quali informazioni gli operatori economici devono presentare agli Stati Membri sulla conformità dei biocarburanti e dei bioliquidi ai criteri di sostenibilità fissati da precedenti direttive.
Tra le informazioni previste dalla Decisione del 12 gennaio 2011, n. 2011/13/Ue, la Commissione europea chiede che siano comunicate le misure certificate che l’operatore ha adottato per tutelare i suoli, l’acqua e l’aria, per ripristinare i terreni degradati, per contenere il consumo di acqua nelle zone in cui la risorsa è scarsa. Un’altra categoria di informazioni riguarda l’impatto sociale ed economico previsto con l’aumento della domanda di biocarburante, in particolare su quale sarà disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo.